Un messaggio in chat vale come accordo prematrimoniale tra i coniugi

Un messaggio in chat vale come accordo prematrimoniale tra i coniugi

Trib. Catanzaro sez. II, 17 luglio 2025: un messaggio in chat vale come accordo prematrimoniale tra i coniugi.

Dopo il divorzio, il marito ingiungeva alla moglie di rimborsargli le rate del mutuo contratto dai coniugi per l’acquisto della casa familiare, da lui corrisposte nel periodo successivo alla separazione per intero, anche per conto della moglie.

La moglie si opponeva al decreto ingiuntivo, sostenendo che tra le parti fosse intervenuto un accordo, sebbene non scritto, in forza del quale il marito si era impegnato a pagare integralmente il mutuo, a fronte della rinuncia da parte della moglie al contributo al mantenimento personale, e poi all’assegno divorzile.

Il marito sosteneva l’inesistenza di siffatto accordo, che non compariva nelle condizioni del divorzio e che non era provato.

In realtà la prova era contenuta nei messaggi inviati ai figli che viene intesa dal tribunale come confessione stragiudiziale fatta a terzi, e prova che il marito avrebbe effettivamente rinunciato alla rivalsa nei confronti della moglie, condebitore solidale, accollandosi interamente il mutuo per l’acquisto della casa coniugale, a fronte della contestuale rinuncia da parte della moglie opponente ad avanzare richieste economiche in suo favore.

Il Tribunale, dunque, riconosce validità ad accordo patrimoniale fra i coniugi, integrativo delle condizioni economiche previste a margine di un giudizio di separazione o divorzio, non sottoposto al vaglio del giudice ai fini dell’omologa e che prevede la rinuncia al diritto all’assegno di mantenimento da parte del coniuge.

Siffatto accordo, non essendovi prova scritta, se non parziale, quale quella desumibile dai messaggi scambiati sul telefono con i figli, che costituirebbero solo un principio di prova scritta e altresì una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzabile, renderebbe ammissibile la prova per testimoni, ritenendosi che la moglie si sarebbe trovata nella impossibilità morale, vertendosi in tema di rapporti affettivi, di procurarsi la prova scritta.

Risulta pertanto decisiva la prova testimoniale da parte dei figli della coppia, i quali peraltro dichiarano anche che il padre si era detto impossibilitato a mantenerli negli studi, proprio in quanto gravato in via esclusiva del mutuo.

Per il tribunale tanto basta per ritenere provato il patto interno fra i condebitori, da intendersi aggiunto alle condizioni di separazione e divorzio, in virtù del quale il marito si è accollato il debito per intero, a fronte della contestuale rinuncia da parte della moglie ad avanzare richieste economiche a suo favore.

In realtà la Cassazione, con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 segna una svolta importante rispetto a un orientamento giurisprudenziale precedente che considerava nullo ogni patto prematrimoniale

Questa sentenza ha quindi segnato una storica svolta poiché ha riconosciuto la validità degli accordi prematrimoniali, purché siano equilibrati, non ledano diritti inderogabili (ossia i diritti dei figli) e vengano formulati come contratti atipici attraverso una condizione sospensiva “lecita” come per la separazione o il divorzio.

In ogni caso i coniugi possono anticipare solo alcune disposizioni economiche senza però violare norme imperative, ed inoltre non possono stabilire preventivamente sulle questioni relative ai figli o su diritti inderogabili come l’assegno di mantenimento.

Resta fermo, tuttavia, il principio secondo il quale, nel caso di crisi coniugale, devono ritenersi nulli i patti aventi ad oggetto il complessivo futuro assetto economico della famiglia.