06 Dic ASSEGNAZIONE DELLA CASA E MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI
Fonte: Cass. Civ. sez. VI, 26 maggio 2022, n. 17075
In materia di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti e dell’assegnazione della casa, il giudice è tenuto a compiere un’attenta e scrupolosa valutazione. Tale valutazione deve essere svolta con rigore proporzionalmente crescente in relazione all’età dei beneficiari, alle circostanze che giustificano l’assegnazione dell’abitazione o la permanenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.
Tuttavia, bisogna sempre considerare che l’obbligo di mantenimento a carico del genitore non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.