Affidamento: l’ascolto del minore infradodicenne deve essere garantito

Minore ascoltato dal giudice

Affidamento: l’ascolto del minore infradodicenne deve essere garantito

Fonte:

Cass. Civ. sez. I, 3 marzo 2023, n. 6503

In materia di affidamento la volontà del minore capace di discernimento deve sempre essere ascoltata e presa in considerazione. Tale principio non può in alcun modo essere disatteso, pena la nullità di qualsiasi sentenza emessa.

Minore ascoltato dal giudice

Il caso

La situazione in analisi riguarda l’affidamento di un bambino che all’epoca del giudizio di appello aveva 9 anni.  Il bambino viene affidato in esclusiva al padre, con diritto di visita della madre. La decisione era fondata sulla ritenuta incapacità genitoriale della madre, che aveva ostacolato in tutti i modi la frequentazione del minore con il padre, barricando addirittura il bambino in casa, impedendogli di andare a scuola e negando l’accesso agli assistenti sociali. Tuttavia, la donna ha proposto ricorso in cassazione lamentando il mancato ascolto del minore da parte della Corte territoriale. I giudici si sono infatti limitati a ritenere sufficiente il materiale probatorio acquisito in primo grado, rigettando la richiesta di audizione della madre e riportando che il minore era stato già ascoltato due anni prima sempre in merito all’affido ad uno dei genitori.

La sentenza

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della donna con conseguente rinvio alla Corte d’Appello toscana.

La decisione è motivata dal fatto che la mancata audizione costituisce a tutti gli effetti una lesione del diritto del bambino ad essere ascoltato a tutela del suo interesse primario. Il rigetto della richiesta di audizione presentata dalla madre risulta dunque violare il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento» (Cass. civ. 9691/2022).

Il Collegio precisa, inoltre, che l’omissione dell’audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale. Infatti, rispetto all’età che il bambino aveva nella precedente audizione (sette anni), l’età al momento del giudizio di secondo grado (nove anni) è più prossima alla soglia legale della presunzione di discernimento.