02 Dic Perdonare l’infedeltà non vale
Se il coniuge tradito perdona l’infedeltà non può farla valere a distanza di anni come motivo di addebito.
In sede di separazione giudiziale un coniuge può chiedere al giudice di addebitare la separazione all’altro coniuge provando non solo la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ma che tale comportamento ne ha causato la fine.
Il tradimento da solo non basta.
È necessario fornire la prova piena che esso sia la causa determinante della crisi coniugale, ovvero che tra la violazione del dovere di fedeltà e la rottura del rapporto coniugale sussista un nesso di causalità.
Questo nesso di causalità viene meno nel caso in cui il coniuge tradito, consapevole del tradimento, abbia perdonato l’infedeltà e continuato la convivenza per diversi anni.
(v. Cass. n. 25560/2010 – caso in cui dopo il tradimento la convivenza era durata altri sei anni – nonché Cass. n. 16270/2013).