Nessun mantenimento per il figlio maggiorenne con stipendio modesto

figlio maggiorenne con stipendio modesto

Nessun mantenimento per il figlio maggiorenne con stipendio modesto

La corte di Cassazione nell’ordinanza n.3769 dell’8/02/2023 torna ad occuparsi del dibattuto tema che riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne. In questo caso ad essere preso in considerazione è lo stipendio modesto percepito dallo stesso.

figlio maggiorenne con stipendio modesto

Il caso

Una donna ricorre in cassazione in quanto contraria alla sentenza con cui il Tribunale di Cosenza revocava all’ex marito l’obbligo di continuare a versare l’assegno a suo carico per il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne. In particolare, ella riteneva illogico il provvedimento poichè basato sulla presunzione che:

  1. Il figlio avesse raggiunto l’autosufficienza economica nonostante il reddito da lui percepito fosse modesto in quanto derivante dallo svolgimento di attività lavorativa stagionale
  2. Il padre avesse subito un peggioramento delle condizioni economiche in base a quanto risultava dalle dichiarazioni dei redditi, senza alcun accertamento.

La sentenza

La Suprema Corte dichiara inammissibile il motivo di censura poiché il decreto impugnato non solo ha dato atto della capacità del figlio di procurarsi autonomamente i mezzi per il proprio sostentamento, ma ha anche rilevato la mancanza di impegno da parte del giovane nel cercare un’occupazione più stabile.

Infatti, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev’essere fondata su un accertamento di fatto con riguardo ad età, effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, impegno nella ricerca di un’occupazione, nonché condotta complessiva tenuta dall’avente diritto dal raggiungimento della maggiore età. Nel momento in cui egli abbia iniziato un’attività lavorativa, se permangano circostanze che ne impediscono il sostentamento economico, in capo ai genitori può rimanere al massimo un obbligo alimentare. Appare dunque ininfluente l’eventuale inadeguatezza del reddito percepito, a meno che non venga dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa nonostante l’impegno profuso.

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