Coesione familiare: un diritto riconosciuto anche ai partner stranieri

Famiglia riunita

Coesione familiare: un diritto riconosciuto anche ai partner stranieri

Famiglia riunita

La Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con il D. Lgs n. 30 del 2007) ha esteso il diritto alla coesione familiare anche a categorie di familiari non strettamente previste dall’art. 29 TU Immigrazione. In questo modo viene riconosciuto e valorizzato il concetto di unità  familiare in relazione alle nuove e sempre più diffuse relazioni sociali non riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio.

La Corte Europea ha preso in esame il diritto alla vita familiare degli stranieri, con riferimento alla negazione dei titoli di soggiorno per il ricongiungimento familiare. A tal proposito la Direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, all’art.17 dispone che «in caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine». 

In attuazione proprio dell’art. 17 della Direttiva è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un limite al rifiuto di rilascio, revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno degli stranieri che vantano l’esistenza di un legame familiare con un cittadino italiano. Inizialmente, affinché l’art. 17 potesse essere applicato, tale legame doveva essersi instaurato a seguito di un ricongiungimento familiare, ma successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale requisito ed esteso la protezione del diritto alla vita familiare a tutti gli stranieri che hanno un legame familiare con un cittadino italiano, a prescindere dall’ambito nel quale questo si è costituito. 

La Direttiva prevede inoltre che il Paese membro “agevoli l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale, espressione introdotta con legge 6. 8. 2013 n. 97 art. 1). 

Da tali indicazioni è possibile far derivare un particolare “favore” rispetto alle situazioni in cui sussiste una relazione stabile ed integrata nel Paese di accoglienza del cittadino straniero. Dunque il partner straniero potrà ottenere, dietro ricorso in Tribunale il rilascio del permesso di soggiorno e la registrazione del contratto di convivenza.